La revisione della caldaia è obbligatoria

Una volta all’anno, bisogna fare il controllo e la revisione della caldaia. 

No, non è un “suggerimento” della ditta di manutenzione: è un obbligo di  legge.  

Parlo delle caldaie autonome, quelle che molti hanno in casa o quelle di proprietà del condomino che si è distaccato dal riscaldamento centralizzato.

 La caldaia, in questo caso, deve essere gestita individualmente: il titolare deve prendere tutte le precauzioni necessarie a garantire la sicurezza non solo del proprio immobile, ma dell’intero stabile. Non poche volte, soprattutto in passato, la cronaca ci ha consegnato storie di incendi scoppiati a causa di sistemi di riscaldamento non a norma, ora gli incidenti succedono meno sia per i prodotti innovativi e più sicuri che per i controlli che gli enti locali: Regioni e Comuni, hanno attuato in questi ultimi anni.

Quando fare la revisione della caldaia

Durante i mesi più caldi è importante verificare che la caldaia funzioni in modo corretto, controllare di essere in regola con revisione e “bollino blu”, per scongiurare il rischio di multe salate, ma anche di avere problemi con il riscaldamento di casa nel periodo in cui se ne ha più bisogno. E’ questo il momento di sistemare quel problemino che ogni tanto si ripresenta, senza procrastinare a quando i riscaldamenti saranno accesi.

La manutenzione ordinaria della caldaia (revisione) e il bollino blu, però, sono due cose diverse che seguono anche una differente periodicità. La revisione consiste nel controllo del funzionamento generale della caldaia e delle parti a maggior rischio di deterioramento e degli organi di tenuta, come la camera di combustione, la guarnizione di tenuta, i ventilatori il vaso di espansione e una generale pulizia della caldaia.

approfondimento Come lavoriamo

Il bollino blu rappresenta una certificazione dell’avvenuta prova di efficienza energetica prevista dal Decreto legislativo 74/2013 .  La certificazione è obbligatoria per ogni tipologia di impianto termico  e ha lo scopo di attestare il corretto funzionamento termico, la sicurezza, l’efficienza energetica e le emissioni non inquinanti della caldaia. 

Un tecnico specializzato e qualificato ha il compito di effettuare e la verifica dei fumi di scarico e la quantità dell’emissione di sostanze inquinanti

Revisione della caldaia ogni quanto

Per legge, la revisione della caldaia è obbligatoria, ma va fatta secondo la periodicità indicata dal produttore. È quest’ultimo quindi – e non la normativa – a indicare al titolare dell’impianto ogni quanti anni fare la manutenzione della caldaia. Tale dato si trova riportato nel manuale di installazione e istruzioni.

Di solito, la revisione viene sempre fissata una volta all’anno. 

La prova di efficienza energetica, come la revisione, è obbligatoria, ma in questo caso la legge stabilisce anche le cadenze del controllo che variano a seconda del tipo di impianto e di combustibile usato. Di solito, i controlli variano dai 12 ai 24 mesi. 

Gli impianti domestici superiori ai 10 kW e inferiori a 32 kW di potenza, a combustibile gpl o metano, vanno sottoposti a controllo dei fumi ogni due anni. 

Per gli impianti con potenza superiore a 32 kW, a gas metano o GPL, i controlli devono essere effettuati ogni anno.

Revisione della caldaia a chi spetta

La manutenzione periodica della caldaia e il bollino blu spettano all’ “occupante”, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali locate, o il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate, o l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio. Il responsabile, quindi, dovrà contattare la ditta specializzata che curerà la compilazione della documentazione di legge. La delega della responsabilità della revisione ad una ditta specializzata non è consentita per singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale tecnico esclusivamente dedicato. 

Chi esegue la revisione della caldaia?

La manutenzione della caldaia e l’apposizione del cosiddetto bollino blu (o bollino calore pulito) sono eseguite solo da soggetti abilitati e specializzati. 

All’esito dei controlli e dell’eventuale manutenzione, il tecnico deve redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico.

Cosa si rischia in caso di mancata revisione della caldaia?

Il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, tutela ambientale ed efficienza energetica. A parte i rischi penali collegati all’eventuale danneggiamento della proprietà altrui determinato da una caldaia non a norma, sono stabilite delle “multe” (sanzioni amministrative) che variano da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 3mila euro.

Catasto Regionale degli Impianti Termici Emilia Romagna CRITER

La Regione Emilia Romagna, allo scopo di censire gli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva presenti sul territorio regionale ed allo svolgimento dei compiti di controllo, accertamento ed ispezione periodica degli stessi, ha istituito un sistema informativo regionale relativo agli impianti termici, denominato catasto regionale degli impianti termici (CRITER) in coerenza con quanto stabilito dal Regolamento regionale n. 1 del 03/04/2017. Il catasto degli impianti termici e le relative funzionalità sono supportate da un apposito applicativo informatico, accessibile in ambiente web in un’area dedicata del portale Energia della Regione Emilia-Romagna.

La ditta manutentrice, registra il vostro impianto di riscaldamento sulla piattaforma, al quale verrà assegnato un codice: TARGATURA, e dopo ogni controllo di efficienza energetica allegherà al vostro impianto, sulla piattaforma, il rapporto di efficienza energetica contrassegnato dal numero del BOLLINO CALORE PULITO.

La ditta specializzata però è obbligata anche a comunicare alla regione se vi sono presenti situazioni non a norma per cui la caldaia NON PUÒ FUNZIONARE, la regione poi provvederà a verificare tramite il manutentore o con propri tecnici che la criticità che ha reso l’impianto non a norma venga “risolta” nelle tempistiche da loro volute e preventivamente comunicate al responsabile dell’impianto.

Operazione che si possono fare in autonomia sul CRITER.

Accedendo al catasto regionale degli impianti termici CRITER i responsabili di impianto potranno:

 o verificare se nel catasto è stato correttamente registrato l’impianto termico per il quale sono stati indicati come responsabili; 

o consultare e scaricare il relativo libretto di impianto, e modificare i dati di propria competenza, quali: 

• sezione 1.2 – Ubicazione dell’edificio: si potrà quindi inserire i codici POD e PDR e/o i riferimenti catastali dell’immobile, qualora tali dati non siano già stati registrati dall’installatore o manutentore; 

• sezione 1.6 – Anagrafica del Responsabile di Impianto: si potranno quindi modificare tutti i dati identificativi (tranne il codice fiscale, che è la chiave di collegamento con le credenziali di accesso SPID); 

• sezione 14 – Consumi: si potrà effettuare la registrazione consumi laddove esista un contatore dedicato al solo impianto termico. o consultare e scaricare i Rapporti di controllo che sono stati registrati dal manutentore a seguito degli interventi periodici effettuati; o comunicare la dismissione del generatore dell’impianto termico, o la sua successiva rimessa in servizio. Si specifica che tale comunicazione è obbligatoria qualora gli impianti termici sono posti nella condizione di non poter funzionare, quali ad esempio gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell’energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento. I generatori disattivati sono esentati dal rispetto delle disposizioni normative, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi.

Per accedere al catasto regionale degli impianti termici CRITER è necessario essere in possesso di una identità digitale rilasciata dal sistema SPID. https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter